Un odontoiatra può usare la radiofrequenza estetica
L’attività dell’Odontoiatra è regolamentata dall’articolo 2 della legge 409/85 dalla quale si evince che le sue competenze rientrano nelle attività svolte sul terzo inferiore del viso, e dunque anche sui tessuti relativi alla bocca e alle mascelle.
Ecco perché la radiofrequenza estetica, soprattutto bipolare, può tranquillamente essere ritenuta un’apparecchiatura di competenza di un medico odontoiatra. Prova ne è la partnership tra l’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e la Dermal Medical, società leader nel mercato dei dispositivi elettromedicali per il settore dell’estetica medicale non invasiva.